L’Amministrazione Finanziaria può richiedere a
chiunque di giustificare i movimenti risultanti dai conti correnti. In questo
modo le prospettive di accertamento riservate all'Ufficio si estendono a ogni contribuente,
a prescindere dall'attività svolta.
La sentenza 8047/13 della Cassazione, che
in realtà verte su un fatto di causa piuttosto articolato, contiene, fra le
righe delle motivazioni che conducono alla decisione, un principio estremamente
rilevante, che muta, ampliandone il raggio, le prospettive di accertamento
riservate all’Ufficio. Nella pronuncia in esame si richiama l’art. 51, comma 2,
nn. 2) e 7), D.P.R. n. 633/1972, che, ricordiamo, prevede, fra i compiti
dell’Amministrazione nell’ambito della verifica delle dichiarazioni, da un lato
la possibilità di richiedere al contribuente di presentarsi per esibire
documenti e scritture, e, dall’altro, di ottenere dagli Istituti di credito la
documentazione bancaria utile ai controlli. Il punto è che secondo i giudici di
legittimità «tale presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni
dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta». Ciò
che in parte sorprende è continua qui
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