E’ possibile che le banche contattino i propri clienti per concordare una
variazione del tasso di interesse del mutuo? Non è possibile, eppure secondo il
Centro Tutela Consumatori e Utenti sono molti i consumatori che si sono trovati
a fare i conti con richieste simili da parte di alcuni istituti bancari. E se
l’accordo salta? Salta anche il contratto di mutuo.
La normativa parla chiaro:
le banche non possono modificare unilateralmente, nel corso della durata del
mutuo, il tasso e tutto ciò che lo riguarda, cioè parametri e spread. L’art.
118 del Testo Unico Bancario, infatti, ha stabilito che per i contratti bancari
a tempo determinato, come nel caso di un mutuo, la cd. modifica unilaterale
delle condizioni economiche del contratto da parte della banca può riguardare,
solo in presenza di un giustificato motivo, le condizioni accessorie del mutuo,
ma non il tasso di interesse.
Tuttavia le banche possono invitare il cliente a ridiscutere i
termini dell’accordo iniziale e quindi a proporgli – e magari
convincerlo anche ad accettare – di modificare consensualmente il tasso e in
particolare la misura del guadagno della banca, che in termine tecnico viene
definita “spread”.
È questo il caso capitato di recente ad un giovane cliente di una Cassa
Raiffeisen, il quale ad ottobre 2011 aveva stipulato un mutuo casa concordando
uno spread dell’1,750% oltre il parametro Euribor. Solo quattro mesi più tardi
era stato invitato dalla direzione dell’Istituto “a passare in banca”, per
discutere e sottoscrivere un “accordo” che prevedeva continua
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