martedì 15 ottobre 2013

Quando la banca fa strane richieste...




E’ possibile che le banche contattino i propri clienti per concordare una variazione del tasso di interesse del mutuo? Non è possibile, eppure secondo il Centro Tutela Consumatori e Utenti sono molti i consumatori che si sono trovati a fare i conti con richieste simili da parte di alcuni istituti bancari. E se l’accordo salta? Salta anche il contratto di mutuo.
La normativa parla chiaro: le banche non possono modificare unilateralmente, nel corso della durata del mutuo, il tasso e tutto ciò che lo riguarda, cioè parametri e spread. L’art. 118 del Testo Unico Bancario, infatti, ha stabilito che per i contratti bancari a tempo determinato, come nel caso di un mutuo, la cd. modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto da parte della banca può riguardare, solo in presenza di un giustificato motivo, le condizioni accessorie del mutuo, ma non il tasso di interesse.
 Tuttavia le banche possono invitare il cliente a ridiscutere i termini dell’accordo iniziale e quindi a proporgli – e magari convincerlo anche ad accettare – di modificare consensualmente il tasso e in particolare la misura del guadagno della banca, che in termine tecnico viene definita “spread”.

È questo il caso capitato di recente ad un giovane cliente di una Cassa Raiffeisen, il quale ad ottobre 2011 aveva stipulato un mutuo casa concordando uno spread dell’1,750% oltre il parametro Euribor. Solo quattro mesi più tardi era stato invitato dalla direzione dell’Istituto “a passare in banca”, per discutere e sottoscrivere un “accordo” che prevedeva continua

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