Sei un neopapà o una neo mamma? È appena arrivato un pargolo in famiglia dunque? Bene, l’Italia ha bisogno sicuramente di neonati, ma sorge da subito un problema, riuscirò ad attendere alle esigenze del neo nato?
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Oppure avrò bisogno di un sostegno da
parte degli Istituti di Credito soprattutto per i primi periodi? Se queste sono
le vostre domande, ecco le risposte che vi attendete e la stessa cosa vale se
avete appena adottato un bambino.
L’arrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove
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esigenze e nuove spese. Per sostenerle è stato istituito, presso il
Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire
l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato,
attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari
(Decreto legge n.
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185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).
Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da
restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli
anni 2012, 2013 e 2014, senza limitazioni di reddito.
UN CREDITO PARTICOLARMENTE CONVENIENTE
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si
sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo
effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore
al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti
personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
Resta comunque facoltà degli istituti di credito l'erogazione del prestito,
in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma
non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.
Ipotesi con
rate mensili per 60 mesi
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Importo erogato
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Importo rata
mensile (*)
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€ 5.000
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€ 96,58
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€ 4.000
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€ 77,27
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€ 3.000
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€ 57,95
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€ 2.000
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€ 38,63
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€ 1.000
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€ 19,32
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* TAEG = TEGM 50% (5,97%) aggiornato al VI trim. 2012
Le informazioni riportate nella tabella sono indicative e maggiori informazioni
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possono essere richieste presso le filiali delle banche che aderiscono
all'iniziativa
A chi è rivolto
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli
esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli
anni 2012, 2013 e 2014.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può
essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo
finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o
affido condiviso.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo alla nascita o all'adozione.
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla
sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni
internazionali si fa riferimento al provvedimento di
autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato
dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni
pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del
periodo di affidamento preadottivo.
Come si ottiene
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad
una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito
all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è
pubblicato su
questo sito e sul sito www.abi.it. II
finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può
essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito
in un periodo massimo di cinque anni.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente
presso le banche l'apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso
dei requisiti richiesti e dichiarando:
- le proprie generalità e
quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi
del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice
fiscale;
- l'esercizio della potestà
genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a
insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della
potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è
richiesto un solo prestito per ogni minore.
È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da
concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca /Intermediario
finanziario.
In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per
il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata
determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla
revoca del finanziamento.
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